L'Assegno di inclusione (ADI) è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità (come definita ai fini ISEE);
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.
Per ogni altra informazione su L’assegno di inclusione (ADI) è possibile visitare il sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al seguente link.
ll Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.
Per ogni altra informazione sul Supporto per la Formazione e il lavoro è possibile visitare il sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al seguente link.
Per accedere alle informazioni, rivolgersi ai Servizi Sociali dei tre Comuni dell'Ambito:
Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2024